L’art. 29 del CODICE DELLA STRADA impone ai proprietari dei terreni confinanti con le strade pubbliche di eseguire la manutenzione necessaria ad impedire che le siepi e le piantagioni presenti sui loro fondi: 1) restringono o danneggiano le strade; 2) ostacolino la visibilità della segnaletica stradale.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 680 euro.
Prego chi di competenza a far rispettare il seguente articolo del codice della strada, perchè su tutto il territorio comunale non si puo’ né passeggiare a piedi né con la macchina.
Cito alcune strade/contrade del paese: Agnolivieri, San Marco, San Lorenzo fino a zona Cerrete, Patierni, San Donato fino a Quercia di Loica, la Via del Cimitero fino a località Fieste, ecc.ecc.
Geom. Rocco Russo