Dopo due secoli di lotte i territori di Sazzano passano al Comune di Calabritto

Il documento storico che vi proponiamo in questo numero di Fuori dalle Rete è una sentenza del Regio Commissario Michele Raja, datata 30 luglio 1932, in cui il comune di Bagnoli Irpino è condannato a pagare il comune di Calabritto per aver tenuto il possesso del territorio demaniale Sazzano dal 1762 al 1920, sia per pascolo, sia per cultura, e sia per taglio di boschi.  Questa sentenza pone fine al contenzioso durato circa due secoli e stabilisce definitivamente i confini fra i due comuni dividendo la piana di Sazzano. Lo stesso accadde per il territorio di Chiano Migliato. In quel caso il pianoro fu assegnato a Calabritto. Bagnoli oltre a veder  ridimensionato il suo demanio, ma sarà costretto a pagare per aver posseduto illecitamente quei territori. 

La lotta per i confini è stata una costante per Bagnoli in particolare contro Calabritto e Nusco. In una società contadina e in un paese come Bagnoli dove i terreni coltivabili erano pochi, il possesso delle piane di Sazzano e Chiano Migliato risultavano indispensabili per il sostentamento di tante famiglie, così come lo erano i castagneti situati nella fascia pedemontana del monte Piscacca che dalla pietà arrivano fino a Fontigliano. (GT)

Comuni di Calabritto e Bagnoli Irpino

Il Regio Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici nella Campania e nel Molise ha emesso la seguente sentenza nella causa demaniale istituita con atto di citazione 5 novembre 1931 e 29 aprile 1932, tra il comune di Calabritto, in persona del suo Podestà, dott. Donato Nisivoccia, domiciliato in Calabritto, rappresentato dall’ avv. Ernesto Di Pietro con mandato 10 febbraio 1930 per notar Cavaliero, contro il comune di Bagnoli Irpino , in persona del Commissario Prefettizio colonello  Giacomo Cucci, domiciliato in Bagnoli Irpino, rappresentato dall’avv. Michele Pelosi con mandato 6 maggio 1932 per notar Ciocioli.

All’udienza del 4 giugno 1932 la causa fu assegnata per decisione sulle mutue conclusioni delle parti.

(omissis)

P.Q.M. il Regio Commissario regionale, sulla domanda del comune di Calabritto, proposta con ricorsi del 26 gennaio 1926 e 29 aprile 1932, contro il comune di Bagnoli Irpino, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così statuisce:

Nomina l’ ing. Giuseppe Colucci fu Paolo, domiciliato in Napoli, alla via Arco Morelli 19-A, ad istruttore demaniale, in surroga dell’avv. Nicola Fazzi, defunto, designato quale agente demaniale con l’ordinanza 4 giugno 1917 del Commissario riparatore della Provincia di Avellino, nella vertenza tra il comune di Calabritto ed il comune di Bagnoli Irpino per la liquidazione dei frutti dovuti al primo sul territorio di Sazzano.

Ordina che il perito prof. Remigio La Bruna, già nominato con la stessa ordinanza, sotto la direzione dell’ ing. Colucci suddetto, proceda – secondo le direttive tracciate nella parte motiva della presente sentenza e tenendo presenti gli atti e documenti della causa, nonché tutti gli altri atti, che verranno forniti dalle parti, i cui rilievi pure uditi, senza però venire trascritti – alla liquidazione e valutazione dei frutti, dovuti al comune di Calabritto dal comune di Bagnoli, per il possesso da questo tenuto del territorio demaniale Sazzano dal 1762 a 1920, sia per pascolo, sia per cultura, e sia per taglio di boschi; nonché per determinare quale compenso sia ancora dovuto al comune, anche dopo il 1920, in una parte del territorio suddetto.

Di tutto sarà presentata relazione scritta, che sarà depositata nella Segreteria di questo Regio Commissario nel termine di giorni sessanta dal giuramento, sia dell’istruttore, che dal perito, che sarà prestato dinanzi al sottoscritto Regio Commissario nei modi di legge.

A seguito di che, si riserva ogni altro provvedimento in merito e sule spese.

Decisa il 28 luglio 1932 -X – Il Regio Commissario: Michele Raja.

 Pubblicata la presente sentenza dal sottoscritto segretario nei modi di legge all’udienza  di  oggi  30  luglio  1932  -X –

Il Segretario Fasanelli

(da Fuori dalla Rete giugno 2024, anno XVIII, n. 2)

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