Forse non tutti sanno che: in galera? Si va sempre più di rado

di Gino Di Capua

Mentre giudici e PM vagano per le camere di sicurezza sparse tra caserme e questure e si dannano per fare decine di direttissime ogni giorno per furticini e piccoli spacci, i processi importanti restano sulla scrivania.

Intanto precisiamo: il condannato che non supera 18 mesi di pena, non entra nemmeno in prigione e se ne sta tranquillamente a casa sua.

La pena inflitta dal giudice è solo teorica, in realtà se ne sconta circa la metà, con l’eccezione degli ultimi quattro anni: questi vengono letteralmente cancellati dopo nove mesi di domiciliari. Non ci si crede, vero?

PERCHÉ… Art. 48: (dell’ordinamento penitenziario)
Dopo aver scontato metà della pena si è ammessi alla semilibertà. Significa che di giorno si va in giro a lavorare, (in abiti civili ovviamente) e di notte si torna in prigione a dormire.

Condannato a trent’anni? Una volta scontati 15, si esce la mattina e si torna la sera. Già ha dell’incredibile, ma in realtà, è ancora peggio di così.

PERCHÉ… Art. 54: ogni anno di prigione vale nove mesi. Se hai fatto il bravo detenuto, ogni anno ti abbuonano tre mesi. Quindi i 15 anni teorici (la metà dei 30 della condanna) sono in realtà undici anni e 25 giorni, fatti i quali il detenuto esce la mattina e torna la sera.

MA NON È VERO nemmeno questo.
PERCHÉ… Art. 30 ter: ogni anno il detenuto ha diritto a 45 giorni di permesso.
Quindi gli undici anni sono in realtà  nove anni e due mesi, fatti i quali il detenuto, mi ripeto, se ne esce la mattina e torna la sera.

Naturalmente questi calcoli variano a seconda della pena che il giudice ha inflitto: più o meno in prigione ci si passa davvero meno di un terzo della pena originaria e non la metà come  erroneamente ho scritto all’inizio.

MA NON È VERO nemmeno questo perché… Art. 47 ter: arrivati a quattro anni dal fine pena teorico si concede la detenzione domiciliare, la pena si sconta in casa propria o in qualsiasi altro luogo che il detenuto richieda. Avete capito bene: quando mancano quattro anni al fine pena, si può stare a casa propria. O all’Hotel Excelsior, se si hanno abbastanza soldi.

Forse, quello che ha dell’incredibile è che, se un delinquente è stato condannato a quattro anni, ha diritto alla detenzione domiciliare da subito, purtroppo con il fastidioso incomodo di stare in carcere, finché il suo avvocato non ha inoltrato la richiesta al giudice di sorveglianza e che questi emetta il provvedimento.
Più o meno due settimane in cella e si torna a casa.

Ma attenzione, anche qui il tempo vola e l’art.54 continua a operare: ogni anno vale nove mesi, vi ricordate? Sicché, fatti nove mesi di detenzione domiciliare (il primo anno), quando mancano teorici tre anni al fine pena… Art47: affidamento in prova al servizio sociale. Liberi come l’aria, salvo l’obbligo di fare qualcosa di utile per la società.
L’esempio Previti (per via dell’indulto che gli abbuonava tre anni, gli restavano da scontare ancora un paio d’anni) andò a lavorare presso il Centro Italiano di Solidarietà di Castel Gandolfo; luogo ameno se mai ce n’è stato uno: ci va anche il Papa.

In definitiva, il condannato a quattro anni di prigione, fa nove mesi di detenzione domiciliare;  chi è condannato a cinque anni ne fa diciotto mesi e via così. Poi affidamento in prova al servizio sociale.
Non è azzardato concludere che delinquere, non dico che conviene, ma si rischia poco.
Tanto più che reati dove in gioco c’è denaro da trafugare, come frode fiscale, falso in bilancio, corruzione, riciclaggio, insider trading, ecc. non hanno mai superato condanne a più di quattro anni di reclusione.
Sicché, se al delinquente gli va male, affidamento in prova; e se gli va bene, cioè quasi sempre, questa purtroppo è la realtà nelle aule giudiziarie, sospensione condizionale della pena (per condanne fino a due anni) o pena sostituita (per condanne fino a sei mesi, 7000 euro di multa).

Ora, a parte che tutte queste semi-libertà, detenzione domiciliare, affidamento in prova, permessi, ecc. costano un sacco di tempo e lavoro a Polizia e Carabinieri, perché qualcuno dovrà pur controllare che questi delinquenti (non dimentichiamo che sono stati condannati) rispettino il regolamento, la speranza è che non vadano a delinquere di nuovo, il che è quasi sempre ciò che succede.
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Articoli dell’Ordinamento Penitenziario

(Art. 30-ter:
Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta si concedono permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.)

(Art. 47:
Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell’istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.)

(Art. 47-ter:
La pena della reclusione per qualunque reato, salvo alcune eccezioni, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza…
La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell’arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora.)

(Articolo 48:
Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all’internato di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
I condannati e gli internati indossano abiti civili.)

(Articolo 50:
Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l’espiazione di almeno metà della pena.)

(Art. 54:
Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione è concessa… una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.)

Gino DI Capua

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