Covid 19 e lavoro

di Isabella Tammaro (Resp. Provinciale Confunisco)

L’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del COVID-19 ha avuto pesanti ed innegabili ripercussioni sul nostro stile di vita, sulle nostre abitudini, sul modo di interagire con gli altri (si pensi al doveroso  distanziamento sociale ed all’uso delle mascherine), come tale anche il settore del lavoro non poteva non risentire degli effetti della stessa.

I lavoratori si sono ritrovati, in una fase iniziale, a svolgere le proprie mansioni in un clima di “terrore psicologico” dettato dalla paura di contrarre il virus, ed in un secondo momento, sopraggiunto in maniera rapida ed  improvvisa, a restare confinati in casa senza poter più recarsi sul luogo di lavoro, fatta eccezione per coloro che hanno avuto la possibilità di continuare a svolgere la propria attività da casa, mediante ricorso al cd. smart working. Al termine del lockdown, con la c.d Fase 2 le Istituzioni hanno decretato la ripresa delle attività produttive, subordinandola alla preventiva adozione, da parte dei datori di lavoro, di tutte le misure idonee ad assicurare ai dipendenti adeguati livelli di protezione, al fine di tutelarli dalla possibile contrazione del coronavirus, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza), e dall’art.2087 del codice civile.

Vediamo quali sono, nello specifico, gli adempimenti che vengono richiesti  al datore di lavoro:

1)fornire ai propri dipendenti una comunicazione preventiva di tipo informativo sulle misure adottate per fare ritorno ai luoghi di lavoro, resa disponibile mediante affissione di apposita cartellonistica  (ben visibile e da posizionare agli ingressi), e mediante distribuzione di depliant, circa i  comportamenti corretti da tenere sul piano dell’igiene, (specie per quanto concerne l’igiene delle mani);

2)informare i lavoratori dell’obbligo di restare presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5), di altri sintomi influenzali, o nel caso in cui sussistano condizioni di pericolo (es. provenienza da zone a rischio, aver avuto  contatti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti), e di contattare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

3)informare tutto il  personale dell’obbligo di essere sottoposti al controllo della temperatura corporea prima dell’accesso ai luogo di lavoro tramite termometri laser.

(Qualora la temperatura rilevata all’ingresso dovesse essere  superiore a 37.5° al dipendente non sarà consentito l’accesso in azienda, dovrà essere momentaneamente isolato in un locale non adibito alle attività lavorative, con modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità dello stesso, ed invitato a contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Il datore di lavoro, inoltre, dovrà avvertire le autorità sanitarie competenti ed i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute);

4)fornire ai lavoratori i necessari ed idonei DPI ovvero dispositivi di protezione individuale, (mascherine, occhiali di protezione con lente panoramica, etc.), sentito il RSPP e il Medico Competente;

5)collocare in punti facilmente individuabili, dispenser contenenti idonei mezzi detergenti per le mani, al fine di  consentire al personale, successivamente all’ingresso in azienda, di procedere alla disinfezione delle mani con gel idroalcolici;

6)predisporre appositi contenitori richiudibili per la raccolta ed il successivo smaltimento di eventuali fazzoletti/ salviette/ panni utilizzati per le diverse attività di igiene personale e di pulizia delle postazioni di lavoro;

7)garantire il distanziamento dei lavoratori (almeno un metro), attraverso misure organizzative e strutturali opportune sui luoghi di lavoro (es. mutamento delle postazioni, o alternanza di turnazione);

8)gestire le entrate e le uscite dei dipendenti attraverso orari scaglionati  in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

9)assicurare, oltre alla pulizia giornaliera, la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, e negli uffici di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti.

10)favorire le modalità di lavoro agile per tutti i reparti diversi dalla produzione;

11)individuare procedure di ingresso, transito e uscita per l’accesso di fornitori esterni e visitatori, tra cui gli stessi clienti, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;

12)individuare/installare servizi igienici dedicati ai fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, e prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente garantendo anche in tal caso una adeguata pulizia giornaliera.

Cosa fare in caso di sospetta infezione sul luogo di lavoro?

Nel caso in cui, nonostante le precauzioni adottate, un lavoratore dovesse presentare sintomi di una patologia influenzale, questi va allontanato dal luogo di lavoro munito di mascherina di tipo chirurgico, (in modo tale da limitare la propagazione), e contestualmente va segnalato al Medico Competente ed al Sistema Sanitario Nazionale.

Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari sono da evitare contatti ravvicinati con la persona malata, a cui va  fornito anche un sacchetto in cui smaltire fazzoletti e dispositivi di protezione individuale utilizzati.

Nell’ipotesi in cui, in seguito agli opportuni controlli sanitari,  il lavoratore dovesse risultare affetto  da Covid-19 il medico competente è tenuto a redigere un certificato di infortunio da inviare telematicamente all’INAIL.

Ciò in quanto i casi accertati di infezione da Covid-19, avvenuti “in occasione di lavoro”, sono equiparati agli infortuni sul lavoro ai sensi dell’art. 42 co. 2 del D.L n. 18/2020 ovvero del c.d. Cura Italia.

La tutela INAIL inizia a decorrere dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato dalla certificazione medica per avvenuto contagio, e copre interamente il periodo di quarantena, oltre al periodo eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di malattia che determini un’inabilità temporanea assoluta al lavoro.

L’azienda, invece,  deve procedere alla pulizia e sanificazione di superfici ed attrezzature utilizzate dal lavoratore affetto da coronavirus, e, di concerto con  il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ed il medico competente, deve informare i cd. contatti stretti,  ovvero i soggetti che hanno lavorato a stretto contatto con la persona infetta, della loro necessaria sottoposizione ad un periodo d’isolamento domiciliare di 14 giorni.

Isabella Tammaro (Resp. Provinciale Confunisco)

(da Fuori dalla Rete, Giugno 2020, anno XIV, n. 3)

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